Quali sono i rischi che possono compromettere la salute del bestiame e la sostenibilità economica di un’azienda zootecnica? Quando scatta la copertura in caso di assicurazione del bestiame?
Proviamo a rispondere a queste domande e a dare qualche informazione in più su cosa aspettarsi da una polizza in caso di epizoozie.
Cosa sono le epizoozie e le ripercussioni sul bestiame
Le epizoozie sono malattie infettive che si diffondono tra il bestiame, causando danni economici diretti e indiretti a carico dell’allevamento. Variano a seconda delle specie animali ed è bene sapere cosa significa per i nostri allevamenti incorrere in alcune di esse come: l’Influenza Aviaria, la Malattia di Newcastle e la Salmonella per gli avicoli, la Tubercolosi, la Brucellosi e la Leucosi Bovina Enzootica per i bovini e i bufalini, e l’Afta Epizootica, la Peste suina, la malattia vescicolare suina e la malattia Aujeszky del suino (Pseudorabbia).
Le coperture assicurative prestate in caso di epizoozia comprendono:
Abbattimento Forzoso: la perdita totale o parziale di valore del capitale zootecnico assicurato, questo si verifica in seguito a ordinanze dell’autorità sanitaria o nell’ambito di piani sanitari volontari regolati da normative specifiche
Mancato Reddito: la perdita di reddito conseguente al fermo dell’allevamento per abbattimento totale o mancata produzione per abbattimento parziale delle fattrici positive o infette abbattute, o Il fermo dell’allevamento è il periodo di inattività produttiva che inizia con l’ordinanza di abbattimento totale e termina con la sua revoca. La mancata produzione si riferisce alla perdita di reddito per la mancata riproduzione o produzione di latte a causa dell’abbattimento delle fattrici.
A questi si aggiunge un altro caso di mancato reddito che è quello conseguente al sequestro dell’allevamento per istituzione della zona di protezione e sorveglianza per focolaio epizootico, indennizzabile esclusivamente per il danno conseguente al Divieto di Movimentazione degli animali. Il sequestro impone il divieto di qualsiasi spostamento di animali da e per l’allevamento.
Per quanto riguarda la sezione Epizoozie, la copertura decorre dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione, tuttavia, l’effetto delle singole coperture decorre dalle ore 24:00 della data di notifica, con un periodo iniziale di inefficacia (carenza) per le nuove adesioni La durata di questo periodo di carenza è variabile in relazione al rischio epidemiologico della provincia di ubicazione dell’allevamento assicurato
Nelle aree a maggior rischio epidemiologico, il periodo di inefficacia è di 60 giorni in assenza di focolai attivi nella regione nei 12 mesi precedenti la notifica, e 120 giorni in presenza di focolai attivi. Nelle aree non a maggior rischio epidemiologico, il periodo di inefficacia è di 30 giorni in assenza di focolai attivi nella regione nei 12 mesi precedenti la notifica, e 60 giorni in presenza di focolai attivi.
Per i certificati di assicurazione rinnovati in continuità, la decorrenza viene convenzionalmente fissata al primo gennaio di ogni anno e non si applica il periodo di carenza. La scadenza delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre dell’annualità, indipendentemente dalla data di effetto.
Smaltimento delle carcasse animali
La polizza copre anche il rimborso del costo sostenuto per lo smaltimento delle carcasse animali. Le garanzie includono i costi per la rimozione e i costi per la distruzione delle carcasse animali. La polizza interviene per i costi di smaltimento di animali deceduti in allevamento per malattia o cause accidentali (mortalità ordinaria). Per la sezione Smaltimento, la copertura decorre anch’essa dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione. Per ottenere la copertura Epizoozie, l’allevamento deve possedere la migliore qualifica sanitaria da almeno 12 mesi, elevata a 5 anni per le aree a maggior rischio epidemiologico. Inoltre, la polizza prevede una soglia di danno del 20% per le coperture agevolate di Abbattimento Forzoso e Mancato Reddito, al di sotto della quale non è previsto alcun indennizzo. È possibile tuttavia integrare questa copertura con una polizza non agevolata per rendere indennizzabili anche i danni inferiori a tale soglia.
Quando scatta la copertura assicurativa?
Le polizze zootecniche specifiche coprono i danni economici derivanti da epizoozie e dai conseguenti abbattimenti forzosi. La copertura entra in vigore dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione. La durata di questo periodo varia in base al rischio epidemiologico della zona in cui si trova l’allevamento:
Aree ad alto rischio epidemiologico: carenza di 60 giorni in assenza di focolai attivi nei 12 mesi precedenti; 120 giorni se sono stati registrati focolai attivi.
Aree a basso rischio epidemiologico: carenza di 30 giorni senza focolai attivi nei 12 mesi precedenti; 60 giorni in presenza di focolai attivi.
È importante notare che, per le polizze rinnovate senza interruzioni, la decorrenza è fissata al 1° gennaio di ogni anno e non si applica il periodo di carenza.
Data la prevalenza di determinate epizoozie in Calabria, è cruciale che gli allevatori valutino attentamente le coperture offerte dalle diverse polizze assicurative. Ad esempio, alcune polizze richiedono che l’allevamento possieda una determinata qualifica sanitaria per un periodo specifico prima che la copertura diventi effettiva. Inoltre, possono essere applicate franchigie o soglie di danno al di sotto delle quali non è previsto alcun indennizzo.
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